Manovra Finanziaria 2023 – Datori di Lavoro

Marco Milan 

Labour Consultant specialized in Human Resources Management, BLCI MILANO E MONZA 

 

È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025”.

La Legge di Bilancio 2023 è in vigore dal 1° gennaio 2023. Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta (i commi indicati come riferimento si intendono facenti parte dell’articolo 1 della legge in esame).

RIDUZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI (comma 63)

L’articolo 1, comma 63 della Legge di Bilancio 2023 riduce dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 per i premi di produttività erogati nell’anno 2023.

In proposito si ricorda che il citato comma 182 prevede, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del 10% (ridotta dalla Legge di Bilancio in esame al 5%) nei casi di:

Premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 3.000 euro (4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

Tale misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro.

ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI (comma 281)

Il comma 281 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendo l’analoga norma in vigore nel 2022, ma innovandola sostanzialmente. La nuova formulazione, infatti, prevede che l’esonero a favore del dipendente sia pari al:

3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;

2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.

Circa la riduzione contributiva in parola, è confermata l’applicabilità della stessa anche sulla 13ma mensilità, e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

INCENTIVO ALLA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA (commi 286 – 287)

Viene previsto un incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (cd. Quota 103), decidano di rimanere in servizio. Il riconoscimento del beneficio non è automatico in quanto è l’interessato a dover decidere se fruirne o meno. È prevista, infatti, in capo al dipendente, la facoltà di scelta tra:

  1. continuare a versare la quota di contributi a suo carico dovuti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in modo da aumentare l’importo della pensione futura;
  2. godere dell’incentivo, rinunciando, ai fini pensionistici, all’accredito contributivo della quota a proprio carico, in relazione al periodo interessato da tale opzione, e ricevere direttamente, in busta paga, il valore della quota stessa.

INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA

Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza, alternativo all’esonero previsto dall’articolo 8 del DL n. 4/2019 per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il nuovo incentivo si sostanzia in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ed è riconosciuto:

  1. per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;

  2. per le assunzioni a tempo indeterminato, ovvero le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, purché avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

PROROGA INCENTIVI UNDER 36 E DONNE SVANTAGGIATE (commi 297 – 299)

Incentivo under 36

Con il comma 297, la Legge di Bilancio 2023 estende alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 dall’articolo 1, comma 10, della Legge n. 178/2020.

Riprendendo esplicitamente la norma contenuta nella Legge n. 178/2020, l’esonero in trattazione sarà pertanto riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

L’esonero spetta:

  1. nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile (aumentati dalla Legge di Bilancio 2023 rispetto al limite di 6.000 euro vigente per gli anni 2021 e 2022);

  2. per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Incentivo donne svantaggiate

Con il comma 298, invece, la legge in esame estende alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di donne cd. “svantaggiate”, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021- 2022 dall’articolo 1, comma 16, della Legge n. 178/2020.

Riprendendo anche in questo caso la norma contenuta nella Legge n. 178/2020, l’esonero in trattazione sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Ricorrendo le condizioni soggettive della lavoratrice, l’esonero spetta:

  1. nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile (aumentati dalla Legge di Bilancio 2023 rispetto al limite di 6.000 euro vigente per gli anni 2021 e 2022);

  2. per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

PROROGA DEL LAVORO AGILE PER I LAVORATORI “FRAGILI” (comma 306)

Il comma 306, articolo 1, della Legge di Bilancio 2023 proroga al 31 marzo 2023 il lavoro agile per i lavoratori del settore privato che sono “soggetti fragili”, ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DL n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11/2022.

La Legge di Bilancio prevede che, per tali soggetti, il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (commi 342 – 354)

L’art. 54-bis, co 1, lettera b), DL n. 50/2017, il quale fissa i limiti complessivi di compenso affinché una prestazione possa essere definita occasionale, subisce una modifica, prevedendo che l’importo complessivo passi da 5.000 euro a 10.000 euro. Resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.

Requisiti soggettivi dell’utilizzatore

Ulteriori novità riguardano il limite dimensionale (di cui all’art. 54, co. 14, lettera a), del DL n. 50/2017) riferito all’organico aziendale che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali: possono farvi ricorso gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il limite viene, quindi, esteso da 5 a 10 lavoratori.

Alberghi e turismo

Viene abrogata la norma specifica che consentiva il ricorso al contratto di prestazione occasionale (di cui all’art. 54-bis, co. 14, lettera a), del DL n. 50/2017) per le “aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori”.

Pertanto, stante l’ampliamento del limite dimensionale previsto per la generalità delle imprese, anche le aziende alberghiere e strutture ricettive operanti nel settore turistico che occupano fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale.

Datori di lavoro agricoli

Specifiche disposizioni sono dedicate alle prestazioni occasionali nel settore agricolo. Infatti, nel settore agricolo è prevista, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una disciplina speciale (commi da 343 a 354), che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.

MODIFICHE ALL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE (commi 357 e 358)

Il comma 357, articolo 1, della Legge di Bilancio 2023 modifica gli articoli 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021, relativo alla disciplina dell’assegno unico e universale.

Modifiche all’articolo 4

L’articolo 4 del D.Lgs n. 230/2021, recante i criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale, viene modificato dalla Legge di Bilancio 2023. In particolare,

  1. al comma 1 vengono soppresse le parole “limitatamente all’anno 2022” e, quindi, la misura di base dell’assegno unico per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile viene equiparata in via permanente a quella generale prevista per ciascun figlio minorenne a carico.

  2. al comma 4 vengono eliminate le parole “limitatamente all’anno 2022” e, quindi, la maggiorazione dell’assegno prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile (105, 95 o 85 euro mensili a seconda del grado di disabilità) viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni, a carico e disabili, di età inferiore a 21 anni.

  3. i commi 5 e 6 vengono abrogati; in tal modo, infatti, oltre al termine temporale, sono soppressi anche gli importi complessivi specifici (e meno elevati) previsti, a decorrere dal 2023, per i figli maggiorenni disabili e a carico.

  4. al comma 10 viene aggiunto il seguente secondo periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento”.

Inoltre, al comma 1 dell’articolo 4 viene introdotto un incremento della misura dell’assegno unico e universale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, pari al 50% (commisurato sull’assegno al netto dell’eventuale maggiorazione temporanea), per ciascun figlio:

  1. di età inferiore a 1 anno
  2. di età inferiore a 3 anni, se l’ISEE del nucleo familiare è inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo ci sono almeno 3 figli

Modifiche all’articolo 5

La Legge di Bilancio 2023 modifica anche l’articolo 5 del D.Lgs n. 230/2021, recante la maggiorazione temporanea per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.

In particolare, al comma 9-bis (introdotto dall’articolo 38 del DL n. 73/2022), vengono soppresse le parole “per l’anno 2022”, quindi, l’importo aggiuntivo di 120 euro, previsto nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, viene prorogato oltre il 2022, ovvero per tutte le prime tre annualità di applicazione della misura dell’assegno unico e universale (2022, 2023, 2024 e gennaio e febbraio del 2025).

CONGEDO PARENTALE (comma 359)

Ai sensi dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001, modificato dal D.Lgs n. 105/2022, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione; i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione.

La Legge di Bilancio 2023 prevede un incremento della misura dell’indennità per congedo parentale, commisurata sulla retribuzione, dal 30 all’80%, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese (poiché i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata, anche per un complesso di periodi, purché non superiori ad un mese), da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento.

 
 
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